La legge n. 23/96 stabilisce che i Comuni, in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedano alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie, nonchè alle spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti.